Un emendamento all'art. 29 del DL 185/2008 riguarda la detrazione IRPEF/IRES
del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici.
In particolare, per le spese sostenute nel 2008, l'agevolazione spetterà
se
verranno rispettati gli stessi adempimenti previsti per le spese sostenute
nel 2007 (comunicazioni all'ENEA, asseverazione dei lavori, pagamenti con
bonifici e fatturazione con separata indicazione del costo della manodopera)
e non sarà necessario inviare alcuna istanza all'Agenzia delle Entrate.
Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, invece, è previsto l'obbligo di
ripartire la detrazione
obbligatoriamente in 5 anni e rimane valida la
possibilità di optare
alternativamente per la detrazione IRPEF del 36% per
gli interventi di
ristrutturazione edilizia. Considerato che l'agevolazione
del 55% è
fruibile nei limiti dell'imposta lorda, vista la riduzione delle
annualità sulle quali sarà possibile spalmare la detrazione, sarà
necessario
effettuare tutti i calcoli sulla tipologia di agevolazione
più conveniente. In luogo dell'istanza da inviare all'Agenzia per
ottenere l'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione, dovrà
essere trasmessa una semplice
comunicazione (i termini e le modalità di
presentazione della comunicazione
verranno stabiliti da un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate) e la fruizione
della detrazione non sarà più subordinata alla
ricezione dell'assenso da parte dell'Agenzia.